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REGIO DECRETO 7 dicembre 1890, n. 7330

Che autorizza la concessione di terreni a diverse persone nella colonia Eritrea. (090U7330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1891
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Vista la legge 10 luglio 1890, n: 7003 per la  pubblicazione  delle
leggi del Regno nella Colonia Eritrea; 
 
  Visto il  Nostro  decreto  del  19  giugno  1890  per  le  facolta'
accordate all'Onorevole Leopoldo Franchetti, deputato al Parlamento; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro interim degli
Affari Esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Vengono concessi i seguenti  terreni  nella  Colonia  Eritrea  alle
persone e per gli scopi sottoindicati: 
 
    1°) - Al signor Basilio Cecchi fu Torquato  un'area  rettangolare
di  metri  dieci  per  quindici  di  lato,   cioe'   metri   quadrati
centocinquanta di superficie, nella vicinanza del  forte  di  Ghinda,
per la durata di anni cinque, a scopo di costruzione di una  casa  ed
esercizio nella medesima di cantina ed albergo. 
 
    2°) - Al signor Fryda Teodoro fu  Costantino,  nato  a  Metilene,
un'area quadrata di terreno di  metri  venti  di  lato,  cioe'  metri
quadrati quattrocento di superficie, sulla spiaggia del continente di
fronte all'isola Taulud, per la durata  di  anni  dieci  a  scopo  di
costruzione ed esercizio di una fornace di calce e da laterizi. 
 
    3°) - Al signor Agresti Oscar di Corrado, un'area di  terreno  di
figura   irregolare,   della    superficie    di    metri    quadrati
quattromilasettantatre, contenente un pozzo, nei pressi del forte  di
Arkiko, per la  durata  di  anni  cinque,  a  scopo  di  coltivazione
d'ortaggi. 
 
    4°) - Al signor Brena Cleto di Camillo,  un'area  di  terreno  di
figura rettangolare di metri trentatre  per  trentaquattro  di  lato,
cioe'  metri  quadrati  millecentoventidue   di   superficie,   nelle
vicinanze dell'Asmara fra il forte Bet-Maka e il campo cintato per la
durata di dieci anni, a scopo  di  costruzione  ed  esercizio  di  un
mulino di cereali. 
 
    5°) - Al reverendo Padre Bonomi Luigi del fu  Francesco,  un'area
di terreno di figura rettangolare di metri venticinque per  trentatre
di lato, cioe' metri  quadrati  ottocentoventicinque  di  superficie,
nelle vicinanze dell'Asmara, a scopo di costruzione di una scuola  ed
insegnamento della scuola medesima. La concessione  durera'  fintanto
che il concessionario attendera' personalmente  all'educazione  degli
alunni. 
 
    6°) - Alla ditta V. Bienenfeld e Comp.  di  Massaua,  un'area  di
terreno di figura rettangolare di metri  sedici  per  venticinque  di
lato, cioe' metri quadrati quattrocento di superficie nelle vicinanze
dell'Asmara fra il campo cintato e il forte Bet-Maka per la durata di
anni venticinque, a scopo di costruzione ed  uso  di  fabbricati  per
esclusiva abitazione, per uffici e magazzini da merci. 
 
  La concessione e' fatta al prezzo di lira una al metro quadrato. 
 
    7°) - Al signor Brunetti Giuseppe di Giorgio, un'area di  terreno
di       figura       esagonale,       di       metri        quadrati
diciannovemilaquattrocentodiciasette, nelle vicinanze  del  forte  di
Ghinda, per la durata di anni dodici, a scopo di agricoltura. 
 
    8°) - Al signor Trusguik Antonio fu Andrea, un'area di terreno di
figura rettangolare, di metri quattrocento per mille di  lato,  cioe'
metri quadrati quattrocentomila di  superficie,  nella  localita'  di
Hamas vicino alla punta del Ghedam, per la durata di  anni  dieci,  a
scopo d'esercizio di una cava di pietra calcare  -  Impianto  di  una
fornace da calce e laterizi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.