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REGIO DECRETO 14 dicembre 1890, n. 7320

Che approva la deliberazione del Consiglio comunale di Torino, con la quale è abolita in questa città la tassa sulla minuta vendita delle bevande e stabilita l'addizionale al dazio governativo sulle bevande alcooliche e vinose nelle misure ivi stabilite. (090U7320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1891 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Vista la deliberazione consigliare del 4 dicembre 1890, con la quale il comune di Torino stabilì di abolire la tassa sulla minuta vendita delle bevande alcooliche e vinose entro la linea daziaria, compensandosi del perduto provento coll'aumentare oltre il limite massimo consentito dall'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, il dazio addizionale sull'introduzione nella linea daziaria delle anzidette bevande;
Visto l'articolo unico della legge 17 luglio 1890, n. 6956 col quale i comuni chiusi che non intendono di valersi della tassa sulla minuta vendita sono autorizzati a sopperire a tale provento, aumentando il dazio addizionale sulle bevande da riscuotersi all'atto dell'immissione nel recinto daziario, purché l'aumento sia fatto in proporzione tale da non eccedere il reddito che corrisponde a quello della tassa;

Ritenuto

che il comune di Torino ha soddisfatto a tale condizione, come risulta dalla sua stessa deliberazione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la deliberazione 4 dicembre 1890 del Consiglio comunale di Torino, la quale abolisce in quel comune la tassa sulla minuta vendita delle bevande dentro la linea daziaria, e stabilisce l'addizionale al dazio governativo sulle bevande alcooliche e vinose nella misura di lire 3,70 per ogni ettolitro di vino, lire 1,85 per ogni ettolitro di vinello, lire 3,50 per ogni ettolitro di mosto, lire 2,70 per ogni quintale di uva, di lire 7 per ogni ettolitro di alcool sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, di lire 12 per ogni ettolitro di alcool a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, ed infine di centesimi 20 per ciascuna bottiglia di alcool e liquori in bottiglie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1890.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.