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REGIO DECRETO 14 dicembre 1890, n. 7320

Che approva la deliberazione del Consiglio comunale di Torino, con la quale è abolita in questa città la tassa sulla minuta vendita delle bevande e stabilita l'addizionale al dazio governativo sulle bevande alcooliche e vinose nelle misure ivi stabilite. (090U7320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-1-1891
al: 15-12-2010
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze; 
 
  Vista la deliberazione consigliare del  4  dicembre  1890,  con  la
quale il comune di Torino stabili' di abolire la tassa  sulla  minuta
vendita delle bevande alcooliche e vinose entro  la  linea  daziaria,
compensandosi del perduto provento  coll'aumentare  oltre  il  limite
massimo consentito dall'art. 11 della legge 11 agosto 1870, n.  5784,
il dazio addizionale sull'introduzione  nella  linea  daziaria  delle
anzidette bevande; 
 
  Visto l'art. 13 della legge 3 luglio 1864, n. 1827; 
 
  Visto l'articolo unico della legge 17  luglio  1890,  n.  6956  col
quale i comuni chiusi che non intendono di valersi della tassa  sulla
minuta  vendita  sono  autorizzati  a  sopperire  a  tale   provento,
aumentando il dazio addizionale sulle bevande da riscuotersi all'atto
dell'immissione nel recinto daziario, purche' l'aumento sia fatto  in
proporzione tale da non eccedere il reddito che corrisponde a  quello
della tassa; 
 
  Ritenuto che il comune di Torino ha soddisfatto a tale  condizione,
come risulta dalla sua stessa deliberazione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  approvata  la  deliberazione  4  dicembre  1890  del  Consiglio
comunale di Torino, la quale abolisce in quel comune la  tassa  sulla
minuta vendita delle bevande dentro la linea daziaria,  e  stabilisce
l'addizionale al dazio governativo sulle bevande alcooliche e  vinose
nella misura di lire 3,70 per ogni ettolitro di vino, lire  1,85  per
ogni ettolitro di vinello, lire 3,50 per  ogni  ettolitro  di  mosto,
lire 2,70 per ogni quintale di uva, di lire 7 per ogni  ettolitro  di
alcool sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac,  di  lire  12
per ogni ettolitro di alcool a piu' di 59 gradi dell'alcoolometro  di
Gay-Lussac, ed infine di  centesimi  20  per  ciascuna  bottiglia  di
alcool e liquori in bottiglie. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1890. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Grimaldi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.