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REGIO DECRETO 28 luglio 1889, n. 6586

Che autorizza il comune di Sinigallia ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2872 (Serie 3ª). (089U6586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1890 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il sindaco di Sinigallia (Ancona) valendosi delle facoltà concesse dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 N. 2892 (serie 3ª), chiede che quel comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge stessa per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche del rione Porto di detta città;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Sinigalia del 19 maggio 1888;

Veduto il parere favorevole emesso dalla Deputazione provinciale di Ancona per gli effetti dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (serie 3ª);

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (serie 3ª), e 19 del citato regolamento;

Veduta la legge 16 giugno 1887, N. 4614 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sinigallia (Ancona) è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (serie 3ª);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 luglio 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.