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LEGGE 16 giugno 1887, n. 4614

Che proroga di due anni il termine stabilito dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª). (087U4614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))