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REGIO DECRETO 17 novembre 1889, n. 6541

Che accerta le rendite dovute a favore di Enti morali ecclesiastici per effetto della conversione dei loro beni immobili. (089U6541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-1-1890
al: 9-2-2011
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 7 luglio 1866 N. 3036, ed il relativo regolamento 21
luglio stesso anno, numero 3070; 
 
  Vista la legge 15 agosto 1867, N. 3848, ed il relativo  regolamento
22 agosto stesso anno, numero 3852; 
 
  Vista la legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato P; 
 
  Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, N. 4490; 
 
  Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto  1870,  N.  5784,  ed  1
dell'allegato N di detta legge; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1873, N. 1402, ed il relativo  regolamento
11 luglio stesso anno, numero 1461; 
 
  Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, N. 5519; 
 
  Visti gli atti verbali  di  presa  di  possesso,  operata  per  gli
effetti  della  conversione  dei  beni  immobili  degli  enti  morali
ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la  conversione  dei
beni immobili appresi dal  Demanio  agli  enti  morali  ecclesiastici
suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e
dei Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato instituita dall'art. 8
della suddetta legge 15 agosto 1867; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili  degli  enti
morali ecclesiastici, indicati nell'elenco controfirmato  dai  Nostri
Ministri delle Finanze e di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti,  ed
annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella
colonna 8 dell'elenco stesso.