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LEGGE 19 giugno 1873, n. 1402

Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici. (073U1402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  10-7-1873

Art. 1



Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge:

1° La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;

2° La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;

4° La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato P, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.