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LEGGE 15 agosto 1867, n. 3848

Per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. (067U3848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  15-8-1868
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Non sono più riconosciuti come enti morali:

1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale;

2° I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale dè capitoli delle chiese cattedrali;

3° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale;

4° I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura;

5° Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali;

6° Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della Legge 3 agosto 1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra Legge apposita ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile.
((1))


La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perché destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente Legge.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 agosto 1868, n. 4585, ha disposto (art. 1, comma 1) che "I termini di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 1, n. 6, e nell'articolo 5 della Legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, n. 3848, sono prorogati a tutto il giorno 15 agosto 1869".