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REGIO DECRETO 8 dicembre 1889, n. 6555

Che autorizza il comune di Ancona ad applicare gli articoli 18 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892, per il miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato. (089U6555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1890 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda 6 novembre 1886, colla quale la Giunta Municipale di Ancona chiede l'autorizzazione di applicare gli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la deliberazione 9 ottobre 1886 del Consiglio comunale;

Visto il voto motivato della Deputazione provinciale in data 15 novembre 1886;

Visto l'art. 18 della legge suddetta e l'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

Vista la legge 16 giugno 1887, n. 4614;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ancona è autorizzato ad applicare gli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.