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REGIO DECRETO 19 novembre 1889, n. 6535

Che stabilisce le norme per l'applicazione dell'articolo 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza. (089U6535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1889 al: 21-12-2008
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 82 della legge 30 giugno 1889, N. 6144, sulla Pubblica Sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

In

virtù dell'autorità a Noi delegata; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, N. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.