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REGIO DECRETO 19 novembre 1889, n. 6535

Che stabilisce le norme per l'applicazione dell'articolo 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza. (089U6535)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-12-1889
al: 21-12-2008
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 82 della legge 30 giugno 1889, N. 6144, sulla Pubblica
Sicurezza; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge
30 giugno 1889, N. 6144, sara'  fatta  con  ordinanza  dell'Autorita'
locale di Pubblica Sicurezza  di  ufficio  o  sulla  richiesta  della
persona inabile a qualsiasi lavoro  proficuo  o  dei  suoi  congiunti
tenuti a somministrarle gli alimenti.