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REGIO DECRETO 9 dicembre 1888, n. 5872

Che approva il regolamento per l'armamento del Regio naviglio. (088U5872)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1889
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 11 del 14-01-1889.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  19-1-1889 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1878, N. 4610 (Serie 2ª), sull'ordinamento del personale della Regia marina;
Vista la legge 5 luglio 1882, N. 853 (Serie 3ª), sugli stipendi ed assegni fissi per la Regia marina;
Vista la legge 19 giugno 1887, N. 4584 (Serie 3ª), che apporta modificazioni alle due leggi succitate;
Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5465 (Serie 3ª), che approva altre modificazioni alla legge 3 dicembre 1878, N. 4610, ed istituisce gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi;
Visto il regio decreto 31 marzo 1864 circa le scuole elementari, di pilotaggio e dei fuochisti a bordo delle Regie navi armate;
Visti i Regi decreti 5 ottobre 1878, N. 4633 (Serie 2ª), e 14 dicembre 1884, N. 2839 (Serie 3ª), circa l'approvazione del regolamento sull'armamento delle navi dello Stato e le annesse tabelle;
Visti i Regi decreti 12 maggio 1881, N. 224 (Serie 3ª), e 25 aprile 1886, N. 3848 (Serie 3ª), circa la posizione di allestimento per le Regie navi;
Visto il Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 1960 (Sere 3ª), che stabilisce l'equipaggio per l'armamento delle barche a vapore armate fuori delle sedi dipartimentali marittime;
Visto il Regio decreto 3 maggio 1885, N. 3104 (Serie 3ª), che stabilisce la posizione di riserva per talune Regie navi;
Visto il Regio decreto 25 settembre 1885 che stabilisce i soprassoldi dovuti al personale militare della Regia marina imbarcato sui piroscafi noleggiati dal Governo;
Visto il Regio decreto 23 novembre 1885, N. 3540 (Serie 3ª), che approva la tabella delle quote giornaliere per rinfreschi agli equipaggi delle Regie navi;
Visto il Regio decreto 10 agosto 1886, N. 4036 (Serie 3ª), che approva la tabella d'armamento delle torpediniere da costa e d'alto mare;
Visto il Regio decreto 2 gennaio 1887, N. 4273 (Serie 3ª) che istituisce un comando di difesa, locale marittima nelle sedi dipartimentali marittime;
Visto il Regio decreto 4 settembre 1887, N. 4952 (Serie 3ª), che stabilisce la posizione di disponibilità per le torpediniere;
Visto il Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5155 (Serie 3ª), che stabilisce gli assegnamenti di viaggio;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito regolamento per l'armamento del Regio naviglio con le annessevi tabelle, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Marina.