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REGIO DECRETO 9 dicembre 1888, n. 5872

Che approva il regolamento per l'armamento del Regio naviglio. (088U5872)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1889
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 11 del 14-01-1889.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 19-1-1889
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  legge   3   dicembre   1878,   N.   4610   (Serie   2ª),
sull'ordinamento del personale della Regia marina; 
 
  Vista la legge 5 luglio 1882, N. 853 (Serie 3ª), sugli stipendi  ed
assegni fissi per la Regia marina; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1887, N.  4584  (Serie  3ª),  che  apporta
modificazioni alle due leggi succitate; 
 
  Vista la legge 19 giugno 1888, N.  5465  (Serie  3ª),  che  approva
altre  modificazioni  alla  legge  3  dicembre  1878,  N.  4610,   ed
istituisce gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi; 
 
  Visto il regio decreto 31 marzo 1864 circa le scuole elementari, di
pilotaggio e dei fuochisti a bordo delle Regie navi armate; 
 
  Visti i Regi decreti 5 ottobre 1878,  N.  4633  (Serie  2ª),  e  14
dicembre  1884,  N.  2839  (Serie  3ª),  circa   l'approvazione   del
regolamento sull'armamento  delle  navi  dello  Stato  e  le  annesse
tabelle; 
 
  Visti i Regi decreti 12 maggio 1881, N. 224 (Serie 3ª), e 25 aprile
1886, N. 3848 (Serie 3ª), circa la posizione di allestimento  per  le
Regie navi; 
 
  Visto il Regio decreto 17 febbraio 1884, N.  1960  (Sere  3ª),  che
stabilisce l'equipaggio per l'armamento delle barche a vapore  armate
fuori delle sedi dipartimentali marittime; 
 
  Visto il Regio decreto 3 maggio  1885,  N.  3104  (Serie  3ª),  che
stabilisce la posizione di riserva per talune Regie navi; 
 
  Visto  il  Regio  decreto  25  settembre  1885  che  stabilisce   i
soprassoldi dovuti al personale militare della Regia marina imbarcato
sui piroscafi noleggiati dal Governo; 
 
  Visto il Regio decreto 23 novembre 1885, N. 3540  (Serie  3ª),  che
approva la  tabella  delle  quote  giornaliere  per  rinfreschi  agli
equipaggi delle Regie navi; 
 
  Visto il Regio decreto 10 agosto 1886,  N.  4036  (Serie  3ª),  che
approva la tabella d'armamento delle torpediniere da costa  e  d'alto
mare; 
 
  Visto il Regio decreto 2 gennaio  1887,  N.  4273  (Serie  3ª)  che
istituisce  un  comando  di  difesa,  locale  marittima  nelle   sedi
dipartimentali marittime; 
 
  Visto il Regio decreto 4 settembre 1887, N. 4952  (Serie  3ª),  che
stabilisce la posizione di disponibilita' per le torpediniere; 
 
  Visto il Regio decreto 11 dicembre 1887, N. 5155  (Serie  3ª),  che
stabilisce gli assegnamenti di viaggio; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito regolamento per l'armamento del Regio naviglio
con le annessevi tabelle, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la
Marina.