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REGIO DECRETO 29 novembre 1888, n. 5854

Concernente compensi da corrispondersi, attività e passività fra il nuovo comune di Ponte Buggianese e quello di Buggiano (Lucca). (088U5854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-1-1889 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto Reale 6 maggio 1883, col quale la frazione Ponte Buggianese venne distaccata dal comune di Buggiano e costituita in comune distinto, salvo un congruo compenso a Buggiano;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Buggiano e di Ponte Buggianese in data 1° agosto e 28 dicembre 1887, e la relazione del prefetto di Lucca in data 10 ottobre 1888;
Visti gli altri atti della pratica;

Vista

la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Seno approvate le citate deliberazioni 1° agosto e 28 dicembre dei Consigli comunali di Buggiano e di Ponte Buggianese in virtù delle quali fu concordato che il congruo compenso da corrispondersi, in ordine all'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1883, dal nuovo comune di Ponte Buggianese all'altro di Buggiano sia costituito dalla somma di lire venticinquemila per una volta tanto, più gli interessi al cinque per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento.