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REGIO DECRETO 29 novembre 1888, n. 5854

Concernente compensi da corrispondersi, attività e passività fra il nuovo comune di Ponte Buggianese e quello di Buggiano (Lucca). (088U5854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 18-1-1889
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Visto il decreto Reale 6 maggio 1883, col quale la  frazione  Ponte
Buggianese venne distaccata dal comune di Buggiano  e  costituita  in
comune distinto, salvo un congruo compenso a Buggiano; 
 
  Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Buggiano e di Ponte
Buggianese in data 1° agosto e 28 dicembre 1887, e la  relazione  del
prefetto di Lucca in data 10 ottobre 1888; 
 
  Visti gli altri atti della pratica; 
 
  Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato A; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Seno approvate le citate deliberazioni 1° agosto e 28 dicembre  dei
Consigli comunali di Buggiano e di Ponte Buggianese in  virtu'  delle
quali fu concordato che il congruo  compenso  da  corrispondersi,  in
ordine all'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1883, dal nuovo  comune  di
Ponte Buggianese all'altro di Buggiano sia costituito dalla somma  di
lire venticinquemila per una  volta  tanto,  piu'  gli  interessi  al
cinque per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento.