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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5866

Sull'emigrazione. (088U5866)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1889 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.

I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero, se non ne abbiano otnuta licenza dal ministro della guerra.