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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5866

Sull'emigrazione. (088U5866)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1889
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'emigrazione e' libera, salvo gli obblighi  imposti  ai  cittadini
dalle leggi. 
 
  I militari di prima e  seconda  categoria  in  congedo  illimitato,
appartenenti all'esercito permanente  ed  alla  milizia  mobile,  non
possono recarsi all'estero, se non  ne  abbiano  otnuta  licenza  dal
ministro della guerra.