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REGIO DECRETO 16 dicembre 1888, n. 5860

Che approva il testo unico delle leggi sulla leva marittima. (088U5860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1889 al: 4-3-1917
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto del 28 agosto 1885, N. 3338 (Serie 3ª);
Vista la legge 12 luglio 1888, N. 5519 (Serie 3ª), con la quale furono modificati alcuni articoli di quel testo e venne data facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima coordinandolo con le disposizioni di quella legge;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato il testo seguente: LEGGE SULL LEV MRITTIM

Art. 1



Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.