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REGIO DECRETO 16 dicembre 1888, n. 5860

Che approva il testo unico delle leggi sulla leva marittima. (088U5860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1889
al: 4-3-1917
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla  leva  marittima,  approvato
con R. decreto del 28 agosto 1885, N. 3338 (Serie 3ª); 
 
  Vista la legge 12 luglio 1888, N. 5519 (Serie  3ª),  con  la  quale
furono modificati alcuni articoli di quel testo e venne data facolta'
al Nostro Governo di pubblicare un  nuovo  testo  unico  delle  leggi
sulla leva marittima coordinandolo  con  le  disposizioni  di  quella
legge; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato  il  testo
seguente: 
 
                     LEGGE SULLA LEVA MARITTIMA 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i cittadini dello Stato che concorrono  alla  leva  di  mare,
idonei alle armi, sono personalmente obbligati al  servizio  militare
nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al  31
dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro eta'; salvo per gli
ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.