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LEGGE 23 dicembre 1888, n. 5858

Sul Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle Scuole elementari. (088U5858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1889 al: 31-12-1894
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Art. 1



Il Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª), è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale, con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.