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LEGGE 23 dicembre 1888, n. 5858

Sul Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle Scuole elementari. (088U5858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1889
al: 31-12-1894
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Monte delle pensioni per  gl'insegnanti  pubblici  delle  scuole
elementari mantenute dai  comuni,  dalle  provincie  e  dallo  Stato,
istituito colla legge 16  dicembre  1878,  n.  4646  (Serie  2ª),  e'
regolato secondo le disposizioni della presente legge. 
 
  Esso e' un corpo morale, con facolta' di acquistare e di possedere,
ed e' rappresentato  ed  amministrato  dalla  Cassa  dei  depositi  e
prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse  e  dei  diritti
diversi stabiliti dalle leggi generali speciali e'  considerato  come
Amministrazione dello Stato.