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REGIO DECRETO 14 novembre 1888, n. 5845

Che approva l'annesso Ruolo organico dei maestri di ginnastica per le Scuole secondarie classiche e tecniche. (088U5845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-1-1889 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 7 luglio 1878, N. 4442 (Serie 2ª), che rende obbligatorio l'insegnamento della ginnastica nelle Scuole secondarie e normali del Regno;
Ravvisandosi di tutta equità il determinare meglio che non siasi fatto sin qui la condizione di coloro che sono chiamati ad impartire tale insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero, il grado, e lo stipendio di coloro i quali saranno chiamati ad impartire l'insegnamento della ginnastica, secondo il bisogno delle scuole secondarie classiche e tecniche, vengono determinati dal ruolo organico che va unito al presente decreto, approvato d'ordine Nostro dal detto Nostro Ministro Segretario di Stato.