stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 novembre 1888, n. 5845

Che approva l'annesso Ruolo organico dei maestri di ginnastica per le Scuole secondarie classiche e tecniche. (088U5845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-1-1889
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 7 luglio  1878,  N.  4442  (Serie  2ª),  che  rende
obbligatorio l'insegnamento della ginnastica nelle Scuole  secondarie
e normali del Regno; 
 
  Ravvisandosi di tutta equita' il determinare meglio che  non  siasi
fatto sin qui la condizione di coloro che sono chiamati ad  impartire
tale insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche; 
 
  Veduto l'art. 5 della legge 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª); 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero, il grado, e lo  stipendio  di  coloro  i  quali  saranno
chiamati ad impartire l'insegnamento  della  ginnastica,  secondo  il
bisogno  delle  scuole  secondarie  classiche  e  tecniche,   vengono
determinati dal ruolo organico che  va  unito  al  presente  decreto,
approvato d'ordine Nostro dal detto  Nostro  Ministro  Segretario  di
Stato.