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LEGGE 15 luglio 1888, n. 5546

Concernente il riordinamento delle Casse di risparmio. (088U5546)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-8-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titoli di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.