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LEGGE 15 luglio 1888, n. 5546

Concernente il riordinamento delle Casse di risparmio. (088U5546)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-8-1888
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi  a  titoli
di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque
sia  la  natura  dell'ente  fondatore,  acquistano  la   personalita'
giuridica e il titolo di Casse di risparmio  con  le  forme  ed  alle
condizioni stabilite dalla presente legge.