stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 luglio 1888, n. 5550

Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Società ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia. (088U5550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1888
Le Convenzioni annesse al provvedimento sono state pubblicate nel SO relativo alla GU n. 174 del 24-07-1888.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  8-8-1888 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È approvata l'unita convenzione in data 20 giugno 1888 stipulata fra il ministro dei lavori pubblici e quello delle finanze interim del tesoro da una parte, e il direttore generale della Società italiana delle strade ferrate meridionali dall'altra per la costruzione e per l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta Melfi-Potenza, Rocchetta Melfi Gioia del Colle, Solmona Isernia, Barletta-Spinazzola, e per l'esercizio del tronco Candela-Rocchetta Melfi.

Il Governo del Re è autorizzato ad accordare, per decreto Reale, alla Società Italiana per le strade ferrate meridionali la concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco Isernia Campobasso, che forma parte della linea Solmona-Isernia-Campobasso.

Le condizioni generali di tale concessione saranno conformi a quelle stabilite nella convenzione in data 20 giugno 1888, ed i corrispettivi della costruzione non dovranno in media superare per chilometro quelli pattuiti nella convenzione anzidetta.

Qualora, entro il corrente anno, il Governo non si valga della facoltà di cui sopra, si provvederà alla costruzione del tronco per cura diretta dello Stato, e saranno a tal fine stanziati i fondi occorrenti nella misura complessiva di lire 12 milioni, da ripartirsi in rate uguali sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1890-91 al 1895-96.