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LEGGE 20 luglio 1888, n. 5550

Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Società ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia. (088U5550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1888
Le Convenzioni annesse al provvedimento sono state pubblicate nel SO relativo alla GU n. 174 del 24-07-1888.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 8-8-1888
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata l'unita convenzione in data 20 giugno  1888  stipulata
fra il ministro dei lavori pubblici e quello  delle  finanze  interim
del tesoro da una parte,  e  il  direttore  generale  della  Societa'
italiana  delle  strade  ferrate  meridionali   dall'altra   per   la
costruzione e per l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico,
Rocchetta Melfi-Potenza, Rocchetta Melfi  Gioia  del  Colle,  Solmona
Isernia,  Barletta-Spinazzola,   e   per   l'esercizio   del   tronco
Candela-Rocchetta Melfi. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare, per  decreto  Reale,
alla  Societa'  Italiana  per  le  strade  ferrate   meridionali   la
concessione della costruzione e  dell'esercizio  del  tronco  Isernia
Campobasso, che forma parte della linea Solmona-Isernia-Campobasso. 
 
  Le condizioni generali  di  tale  concessione  saranno  conformi  a
quelle stabilite nella convenzione in  data  20  giugno  1888,  ed  i
corrispettivi della costruzione non dovranno in  media  superare  per
chilometro quelli pattuiti nella convenzione anzidetta. 
 
  Qualora, entro il corrente anno, il  Governo  non  si  valga  della
facolta' di cui sopra, si provvedera' alla costruzione del tronco per
cura diretta dello Stato, e saranno a  tal  fine  stanziati  i  fondi
occorrenti nella misura complessiva di lire 12 milioni, da ripartirsi
in rate uguali sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici per  gli
esercizi dal 1890-91 al 1895-96.