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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. 5161

Che devolve ai Consigli scolastici provinciali la distribuzione dei sussidi ordinari agli insegnanti elementari, riservando a disposizione del Ministro dell'istruzione Pubblica per sussidi straordinari un decimo della somma stanziata a tale scopo in bilancio. (087U5161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento per la ripartizione dei sussidi alle scuole ed agli insegnanti elementari, approvato con decreto Nostro del 1° settembre 1886, n. 4085, serie 3ª;
Considerando come i Consigli scolastici provinciali siano, più che l'ufficio centrale, in condizione di conoscere e di valutare da vicino lo stato domestico degli insegnanti sopradetti, le ragioni dei sussidi che essi chiedono, le virtù dell'intelletto e dell'animo, ed i frutti dell'opera loro;
Considerato d'altra parte che tali sussidi tornano tanto più efficaci a chi li domanda, quanto più sono dati prestamente;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nove decimi della somma inscritta all'articolo 2 del capitolo 45 del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per sussidii ai maestri ed alle maestre elementari, alle vedove ed agli orfani loro, saranno ripartiti, tenuto conto del numero delle scuole in ciascuna provincia così obbligatorie come facoltative e degli stipendi minimi, anno per anno in quattro rate trimestrali fra 69 Consigli scolastici del Regno, per via di mandati a diposizione dei Regi provveditori agli studi.