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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. 5161

Che devolve ai Consigli scolastici provinciali la distribuzione dei sussidi ordinari agli insegnanti elementari, riservando a disposizione del Ministro dell'istruzione Pubblica per sussidi straordinari un decimo della somma stanziata a tale scopo in bilancio. (087U5161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1888
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il regolamento per la ripartizione dei sussidi  alle  scuole
ed agli insegnanti elementari, approvato con decreto  Nostro  del  1°
settembre 1886, n. 4085, serie 3ª; 
 
  Considerando come i Consigli scolastici provinciali siano, piu' che
l'ufficio centrale, in condizione  di  conoscere  e  di  valutare  da
vicino lo stato domestico degli insegnanti sopradetti, le ragioni dei
sussidi che essi chiedono, le virtu' dell'intelletto e dell'animo, ed
i frutti dell'opera loro; 
 
  Considerato d'altra parte  che  tali  sussidi  tornano  tanto  piu'
efficaci a chi li domanda, quanto piu' sono dati prestamente; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nove decimi della somma inscritta all'articolo 2  del  capitolo  45
del bilancio passivo del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per
sussidii ai maestri ed alle maestre elementari, alle vedove  ed  agli
orfani loro, saranno ripartiti, tenuto conto del numero delle  scuole
in ciascuna provincia cosi' obbligatorie  come  facoltative  e  degli
stipendi minimi, anno per anno in quattro  rate  trimestrali  fra  69
Consigli scolastici del Regno, per via di mandati a  diposizione  dei
Regi provveditori agli studi.