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LEGGE 29 dicembre 1887, n. 5135

Che proroga al primo gennaio 1889 la facoltà di affrancare i canoni, censi, livelli e altre prestazioni coi privilegi della legge 29 gennaio 1880, numero 5253. (087U5135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo pel culto e dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma, è prorogata fino al 1° gennaio 1889.

Fino a quando però non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette rendite o prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tassa ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla precitata legge 29 gennaio 1880-

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

Magliani.

Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.