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LEGGE 29 dicembre 1887, n. 5135

Che proroga al primo gennaio 1889 la facoltà di affrancare i canoni, censi, livelli e altre prestazioni coi privilegi della legge 29 gennaio 1880, numero 5253. (087U5135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1888
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La facolta' di affrancare, secondo le norme della legge 29  gennaio
1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni in
confronto del Demanio dello Stato, del Fondo pel culto e dell'Azienda
dell'Asse ecclesiastico di Roma, e'  prorogata  fino  al  1°  gennaio
1889. 
 
  Fino a  quando  pero'  non  sia  seguita  l'aggiudicazione  per  la
cessione o la vendita di dette rendite o prestazioni, i  debitori  di
esse potranno  domandare  l'affrancazione  secondo  le  norme  e  coi
privilegi  di  tassa  ed  esenzione  di  emolumenti  stabiliti  dalla
precitata legge 29 gennaio 1880- 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Magliani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.