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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5120

Che autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare le somme occorrenti alla conversione dei debiti, ad opere di risanamento del comune di Pisa e per la difesa dell'Arno. (087U5120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pisa del 26 maggio 1887, approvata il 20 luglio successivo dalla Deputazione provinciale e quelle della Giunta municipale del 28 luglio, 20 ottobre, 27 novembre e 7 dicembre 1887;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale del dì 30 maggio 1887, approvata dal prefetto il 3 giugno successivo;
Viste le Convenzioni passate dal comune di Pisa colla Banca Generale nel dì 1° agosto 1887 e 30 ottobre 1887 per la conversione dei prestiti comunali 1871-1880 e di altri debiti pure comunali in dipendenza di quei prestiti;
Visto lo stato attivo e passivo del comune di Pisa al 31 dicembre 1886 che ha servito di base in tutte le operazioni di conversione e unificazione dei debiti comunali;
Visti i documenti presentati dal comune di Pisa e trasmessi al Governo con lettera del prefetto di quella città del dì 8 dicembre 1887 dai quali risulta che la conversione dei prestiti a cartelle, come quella dei premi del prestito 1871 scaduti e da scadere è assicurata per la massima parte delle cartelle e dei premi medesimi alle condizioni stabilite nelle ricordate deliberazioni della Giunta comunale di Pisa, e parimenti sono già accettate dalla massima parte degli altri creditori le condizioni loro offerte dalla Giunta colle sue deliberazioni.
Ritenuto che coi provvedimenti presi la sistemazione delle finanze del comune di Pisa resta assicurata, e avrà effettivamente luogo tostochè il comune possa riscuotere il mutuo autorizzato colla legge ridetta;
Ritenuto in conseguenza che sono soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 4 della legge stessa perché possa questa essere applicata anche al comune di Pisa;
Ritenuto che le somme del mutuo al comune di Pisa ai termini dell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 devono essere esclusivamente destinate ad opere di risanamento della città e difesa dell'Arno, e per la conversione dei debiti comunali;
Veduto il parere conforme del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed interinalmente del Tesoro. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La legge 14 luglio 1887, n. 4760 (Serie 3ª), sarà applicata a partire da questo stesso giorno anche nella parte che riguarda il comune di Pisa, risultando ora assicurata la sistemazione delle finanze comunali.