stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5120

Che autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare le somme occorrenti alla conversione dei debiti, ad opere di risanamento del comune di Pisa e per la difesa dell'Arno. (087U5120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-1-1888
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4760 (Serie 3ª); 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pisa del 26 maggio
1887, approvata il 20 luglio successivo dalla Deputazione provinciale
e quelle della Giunta  municipale  del  28  luglio,  20  ottobre,  27
novembre e 7 dicembre 1887; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio provinciale del di' 30  maggio
1887, approvata dal prefetto il 3 giugno successivo; 
 
  Viste le  Convenzioni  passate  dal  comune  di  Pisa  colla  Banca
Generale nel di' 1° agosto 1887 e 30 ottobre 1887 per la  conversione
dei prestiti comunali 1871-1880 e di altri debiti  pure  comunali  in
dipendenza di quei prestiti; 
 
  Visto lo stato attivo e passivo del comune di Pisa al  31  dicembre
1886 che ha servito di base in tutte le operazioni di  conversione  e
unificazione dei debiti comunali; 
 
  Visti i documenti presentati dal comune  di  Pisa  e  trasmessi  al
Governo con lettera del prefetto di quella citta' del di' 8  dicembre
1887 dai quali risulta che la conversione dei  prestiti  a  cartelle,
come quella dei premi del prestito  1871  scaduti  e  da  scadere  e'
assicurata per la massima parte delle cartelle e dei  premi  medesimi
alle condizioni stabilite nelle ricordate deliberazioni della  Giunta
comunale di Pisa, e parimenti sono gia' accettate dalla massima parte
degli altri creditori le condizioni loro offerte dalla  Giunta  colle
sue deliberazioni. 
 
  Ritenuto che coi provvedimenti presi la sistemazione delle  finanze
del comune di Pisa resta assicurata,  e  avra'  effettivamente  luogo
tostoche' il comune possa riscuotere il mutuo autorizzato colla legge
ridetta; 
 
  Ritenuto  in  conseguenza  che  sono  soddisfatte   le   condizioni
richieste dall'art. 4 della legge stessa perche' possa questa  essere
applicata anche al comune di Pisa; 
 
  Ritenuto che le somme del  mutuo  al  comune  di  Pisa  ai  termini
dell'art. 1 della legge 14 luglio 1887 devono  essere  esclusivamente
destinate ad opere di risanamento della citta' e difesa dell'Arno,  e
per la conversione dei debiti comunali; 
 
  Veduto il parere conforme del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato  per  gli  affari  dell'Interno  e  del  Ministro
Segretario di Stato per le Finanze ed interinalmente del Tesoro. 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La legge 14 luglio 1887, n. 4760  (Serie  3ª),  sara'  applicata  a
partire da questo stesso giorno anche nella  parte  che  riguarda  il
comune di Pisa,  risultando  ora  assicurata  la  sistemazione  delle
finanze comunali.