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REGIO DECRETO 30 dicembre 1886, n. 4268 bis (4268)

Che proroga le funzioni dei Comitati di stralcio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane. (086U8200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1



Il Comitato di stralcio delle Ferrovie dell'Alta Italia continuerà a funzionare fino al 30 giugno 1887 e quello delle Ferrovie Romane fino al 31 marzo stesso anno, osservando le medesime norme stabilite dalle disposizioni annesse ai Nostri decreti del 6 e 29 giugno 1885.