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REGIO DECRETO 30 dicembre 1886, n. 4268 bis (4268)

Che proroga le funzioni dei Comitati di stralcio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane. (086U8200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1887
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  (Serie 3ª) 
 
  Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª),  che  approva  i
contratti  per  l'esercizio  delle  reti  ferroviarie   mediterranea,
adriatica e sicula; 
 
  Visti i Nostri decreti in data 6 giugno 1885, registrato alla Corte
dei conti il giorno  15  successivo,  e  29  giugno  1885,  n.  3386,
relativi alla costituzione di due Comitati di stralcio,  di  cui  uno
per la rete delle ferrovie dell'Alta Italia e  l'altro  per  la  rete
delle Ferrovie Romane, con l'incarico di procedere alla  liquidazione
di tutte le pendenze delle cessate gestioni governative; 
 
  Visto l'altro Nostro decreto in data  27  giugno  1886,  col  quale
venne prorogato a tutto il 31 dicembre 1886 il mandato  conferito  ai
due sopradetti Comitati; 
 
  Ritenuto che le pendenze attive e passive delle  predette  gestioni
non possono, per la loro  quantita'  ed  importanza,  nemmeno  al  31
dicembre 1886, essere tutte liquidate; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i  Lavori
Pubblici e pel Tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Comitato di stralcio delle Ferrovie dell'Alta Italia continuera'
a funzionare fino al 30 giugno 1887 e quello  delle  Ferrovie  Romane
fino al 31 marzo stesso anno, osservando le medesime norme  stabilite
dalle disposizioni annesse ai Nostri decreti del 6 e 29 giugno 1885.