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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. 4254

Che approva le annesse Norme per la tenuta delle scritture contabili sul materiale della R. Marina, in relazione col rendimento di conti richiesto dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. (086U4254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-2-1887 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto 20 aprile 1882 che approva il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri marittimi;
Visto il testo unico della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885;

Sulla

proposta del Ministro della Marina, di concerto col Ministro delle Finanze, interim del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le norme unite al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, per la tenuta delle scritture contabili sul materiale della Regia Marina in relazione col rendimento di conti richiesto dalla citata legge.