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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. 4254

Che approva le annesse Norme per la tenuta delle scritture contabili sul materiale della R. Marina, in relazione col rendimento di conti richiesto dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. (086U4254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-2-1887
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 20 aprile 1882 che  approva  il  regolamento
per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilita'  del
materiale nei Regi arsenali e cantieri marittimi; 
 
  Visto  il  testo  unico  della  legge  per  l'Amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge,  approvato
con Regio decreto 4 maggio 1885; 
 
  Sulla proposta del Ministro della Marina, di concerto col  Ministro
delle Finanze, interim del Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate  le  norme  unite  al  presente  decreto  e  firmate
d'ordine Nostro dal  Ministro  della  Marina,  per  la  tenuta  delle
scritture contabili sul materiale della Regia Marina in relazione col
rendimento di conti richiesto dalla citata legge.