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REGIO DECRETO 12 dicembre 1886, n. 4224

Col quale si costituisce in Sezione elettorale autonoma il comune di Faggiano. (086U4224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Faggiano per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Giorgio sotto Taranto e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Faggiano ha 70 elettori politici; che esso dista più di sei chilometri da San Giorgio sotto Taranto e che la viabilità tra i due comuni non è in buono stato, per cui riesce difficile ai cittadini di Faggiano l'esercizio del diritto elettorale in San Giorgio sotto Taranto,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Faggiano è separato dalla sezione elettorale di San Giorgio sotto Taranto ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.