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REGIO DECRETO 12 dicembre 1886, n. 4224

Col quale si costituisce in Sezione elettorale autonoma il comune di Faggiano. (086U4224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1887
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di Faggiano  per  la  sua  separazione
dalla sezione elettorale di San Giorgio sotto Taranto e  per  la  sua
costituzione a sezione elettorale autonoma; 
 
  Veduta la tabella generale delle sezioni  dei  Collegi  elettorali,
approvata col R. decreto del 24 settembre  1882,  numero  997  (Serie
3ª); 
 
  Visti gli articoli 47 e  48  della  legge  elettorale  politica  22
gennaio 1882; 
 
  Ritenuto che il comune di Faggiano ha  70  elettori  politici;  che
esso dista piu' di sei chilometri da San Giorgio sotto Taranto e  che
la viabilita' tra i due comuni non e' in buono stato, per cui  riesce
difficile ai cittadini di Faggiano l'esercizio del diritto elettorale
in San Giorgio sotto Taranto, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il comune di Faggiano e' separato dalla sezione elettorale  di  San
Giorgio sotto Taranto ed e' costituito in sezione elettorale autonoma
del 2° Collegio di Lecce. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1886. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            DEPRETIS. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.