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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. 4220

Che modifica il regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari. (086U4220)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-1-1887 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per il servizio nei Tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre
1872.

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 40 del vigente regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari è sostituito il seguente:

Per essere sostituto segretario nei Tribunali militari è necessario:

1. Avere l'età di 21 anni compiuti.

2. Essere laureato in legge in una Università dello Stato; o avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vice-cancelliere in un Tribunale civile e correzionale o di cancelliere in una Pretura del Regno; o fatto regolare tirocinio nella Segreteria di un Tribunale militare.

3. Aver vinta la prova di un concorso teorico pratico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1886.

UMBERTO.

RICOTTI.
B. BRIN.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.