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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. 4220

Che modifica il regolamento organico pel servizio dei Tribunali militari. (086U4220)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-1-1887
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  regolamento  organico  per  il  servizio  nei  Tribunali
militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872. 
 
  Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 40 del vigente regolamento organico pel  servizio  dei
Tribunali militari e' sostituito il seguente: 
 
  Per  essere  sostituto  segretario  nei   Tribunali   militari   e'
necessario: 
 
    1. Avere l'eta' di 21 anni compiuti. 
 
    2. Essere laureato in legge in una  Universita'  dello  Stato;  o
avere  per  due  anni  consecutivi  almeno  esercitato  l'ufficio  di
vice-cancelliere  in  un  Tribunale  civile  e  correzionale   o   di
cancelliere in una Pretura del  Regno;  o  fatto  regolare  tirocinio
nella Segreteria di un Tribunale militare. 
 
    3. Aver vinta la prova di un concorso teorico pratico. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1886. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             RICOTTI. 
                                                             B. BRIN. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.