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REGIO DECRETO 22 novembre 1886, n. 4207

Concernente rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30/00 sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli annessi elenchi. (086U4207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1887
Gli Allegati G, H, I, K, L sono stati pubblicati successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 4 del 07-01-1887, GU n. 6 del 10-01-1887.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 18-1-1887
al: 9-2-2011
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                               UMBERTO 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  regolamento
approvato con Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  regolamento
approvato con Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Visto l'articolo 24 della legge 7  luglio  1868,  n.  4490,  e  gli
articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dello allegato N
di quest'ultima legge; 
 
  Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 17 febbraio 1870,
n. 5519; 
 
  Vigli gli atti verbali di presa di possesso dei  beni  operata  per
gli  effetti  della  soppressione  degli  Enti  morali  ecclesiastici
indicati negli elenchi annessi al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio  e
di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per 0/0  sul
patrimonio degli Enti ecclesiastici suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Ministri del Tesoro e di Grazia  e  Giustizia  e
dei Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art.  8
della suddetta legge 15 agosto 1867, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  rendite  liquidate  pei  beni  devoluti  al  Demanio  e  quelle
corrispondenti alla tassa straordinaria  del  30  0/0  sullo  intiero
patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi  indicati  negli
elenchi A, B, C, D, E, F,  G,  H,  I,  K,  controfirmati  dai  Nostri
Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e dei Culti,  ed  annessi
al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue
esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.