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REGIO DECRETO 22 novembre 1886, n. 4207

Concernente rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30/00 sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli annessi elenchi. (086U4207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1887
Gli Allegati G, H, I, K, L sono stati pubblicati successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 4 del 07-01-1887, GU n. 6 del 10-01-1887.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-1-1887 al: 9-2-2011
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Art. 1



Le rendite liquidate pei beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 0/0 sullo intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, controfirmati dai Nostri Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.