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LEGGE 26 dicembre 1886, n. 4211

La quale autorizza il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1886-87. (086U4211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1887
Lo stato di previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente nel SO relativo alla GU n. 304 del 31-12-1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1887 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1886.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

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N.B. - Lo stato di previsione annesso alla presente legge sarà pubblicato in foglio di supplemento.