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LEGGE 26 dicembre 1886, n. 4211

La quale autorizza il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1886-87. (086U4211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1887
Lo stato di previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente nel SO relativo alla GU n. 304 del 31-12-1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1887
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie  e
straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886  al  30  giugno  1887,  in
conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 dicembre 1886. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         A. Magliani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Tajani. 
 
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  N.B. - Lo stato di previsione annesso  alla  presente  legge  sara'
pubblicato in foglio di supplemento.