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REGIO DECRETO 24 dicembre 1885, n. 3614

Che autorizza la vendita di beni dello Stato sul prezzo di stima di L. 10,555.41, ed approva alcuni contratti di compra-vendita. (085U3614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1886
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente in SO relativo alla GU n. 24 del 30-01-1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-2-1886 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del tesoro;
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del demanio pubblico, composta di 90 articoli del complessivo valore di stima di L. 10,555.41;
Visto l'articolo 13, 2° alinea, del testo unico della legge sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, serie 3ª;
Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di L. 10,555.41 (lire diecimilacinquecentocinquantacinque e centesimi quarantuno).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (serie 2ª).