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REGIO DECRETO 24 dicembre 1885, n. 3614

Che autorizza la vendita di beni dello Stato sul prezzo di stima di L. 10,555.41, ed approva alcuni contratti di compra-vendita. (085U3614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1886
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente in SO relativo alla GU n. 24 del 30-01-1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-2-1886
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
tesoro; 
 
  Vista la tabella di beni per  la  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del demanio pubblico, composta di  90  articoli
del complessivo valore di stima di L. 10,555.41; 
 
  Visto l'articolo 13, 2° alinea, del testo unico della  legge  sulla
amministrazione e contabilita'  generale  dello  Stato,  sancito  col
regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, serie 3ª; 
 
  Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni,  mentre  torna  utile
all'erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico ne' i diritti
dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
ministro delle finanze, e che  ascendono  al  complessivo  valore  di
stima di L.  10,555.41  (lire  diecimilacinquecentocinquantacinque  e
centesimi quarantuno). 
 
  L'alienazione si fara' con le norme stabilite dal regio decreto  30
maggio 1875, n. 2560 (serie 2ª).