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REGIO DECRETO 29 novembre 1885, n. 3598

Che autorizza la vendita di beni dello Stato. (085U3598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1886
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente nel SO relativo alla GU n. 24 del 30-01-1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-2-1886 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di n. 90 articoli del valore complessivo di stima di lire 7376 63;
Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione di tali beni mentre torna utile all'erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire settemilatrecentosettantasei e centesimi sessantatre (L. 7,376 63).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).