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REGIO DECRETO 29 novembre 1885, n. 3598

Che autorizza la vendita di beni dello Stato. (085U3598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1886
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata successivamente nel SO relativo alla GU n. 24 del 30-01-1886
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-2-1886
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro; 
 
  Vista la tabella di beni per  la  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far  parte  del  Demanio  pubblico,  composta  di  n.  90
articoli del valore complessivo di stima di lire 7376 63; 
 
  Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo  unico  della  legge
sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato, sancito col
Regio decreto 17 febbraio 1884, num. 2016 (Serie 3ª); 
 
  Ritenuto  che  l'alienazione  di  tali  beni  mentre  torna   utile
all'erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico ne' i  diritti
dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  nostro  dal
Ministro delle Finanze, e che  ascendono  al  complessivo  valore  di
stima di lire settemilatrecentosettantasei  e  centesimi  sessantatre
(L. 7,376 63). 
 
  L'alienazione si fara' con le norme stabilite dal Regio decreto  30
maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).