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REGIO DECRETO 28 ottobre 1885, n. 3568

Che stabilisce norme generali per la custodia, la polizia e la sicurezza degli arsenali, dei cantieri e degli stabilimenti secondari di lavoro della R. Marina e norme organiche per l'istituzione delle categorie marinari di arsenale e pompieri nel personale lavorante delle direzioni di lavori e per il materiale destinato alla estinzione degl'incendi. (085U3568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-1-1886 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della Regia Marina militare;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, che dava un nuovo ordinamento alla Marina dello Stato;
Visto il regolamento per il servizio delle Direzioni di lavori, approvato con R. decreto del 20 aprile 1882;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Udito

il Consiglio superiore di Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In ciascun dipartimento marittimo il comando militare superiore, la custodia, la polizia e la sicurezza dell'arsenale sono affidati al Direttore generale dell'arsenale.

Questi è coadiuvato, per i suddetti incarichi, da un capitano di fregata e da due tenenti di vascello, uno di questi in qualità di aiutante di bandiera, addetti al suo ufficio, e dall'ufficiale comandato giornalmente al servizio d'ispezione nell'arsenale.